Vedi anche:
Il caso
Si esamina in questo articolo il licenziamento intimato da un
istituto di credito ad un proprio dipendente, a seguito di contestazione
disciplinare con la quale si riferiva che nel corso di un'ispezione volta alla
verifica del rispetto delle disposizioni interne in materia di uso e sicurezza
del materiale informatico assegnato ai dipendenti, il lavoratore in questione,
alla richiesta di chiarimenti in ordine ad alcuni files con estensione video
contenuti nel disco rigido del pc, cancellava l'intero contenuto del disco
stesso, rendendo impossibile dare seguito all'attività ispettiva.
All'esito di un successivo esame dell'archivio informatico, era
emersa la presenza di materiale con contenuto pornografico.
Alla luce di tutto ciò, gli si contestava di aver ostacolato
l'attività ispettiva, di avere violato l'obbligo di tenere una condotta
informata ai principi di disciplina, dignità e moralità sia in sede di effettuazione delle attività ispettive, sia acquisendo e
conservando nel computer aziendale materiale pornografico, di avere violato
l'obbligo di dedicare il suo tempo lavorativo all'attività aziendale, di avere
violato il codice di comportamento secondo il quale i dipendenti sono tenuti ad
utilizzare le apparecchiature esclusivamente per finalità di ufficio, di aver
esposto l'istituto di credito ai rischi conseguenti l'acquisizione nel proprio
sistema informatico di files che, ove coinvolgano minorenni, possono comportare
sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001.
La decisione
In primo grado il Tribunale ha dichiarato l'illegittimità del
licenziamento, e così ha fatto la Corte d'Appello in secondo grado.
La Corte di Cassazione, invece, ha annullato la sentenza di
secondo grado ed ha rinviato la causa nuovamente dinanzi alla Corte d'Appello,
la quale dovrà ora decidere in diversa composizione.
Vedi anche:
Avv. Francesco Barletta
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