Vedi anche:
Un dipendente pubblico (agente di polizia municipale) inizia una collaborazione con una testata giornalistica.
Il Comune, ritenendo che ciò comporti la perdita dei requisiti
di indipendenza e di totale disponibilità da parte del dipendente, dispone il
licenziamento dello stesso, adottando un provvedimento di decadenza
dall'impiego.
Ma il lavoratore impugna il provvedimento e, sia nel primo che
nel secondo grado di giudizio, si vede accogliere le proprie ragioni.
Tanto il Tribunale che la Corte d'Appello, infatti, dichiarano
illegittimo il licenziamento, ordinando la reintegrazione del dipendente nel
posto di lavoro e condannando il Comune a risarcire il danno allo stesso.
Secondo la Corte d'Appello il ridotto numero di articoli
pubblicati ed il loro contenuto dimostrano l'esiguità dell'impegno profuso dal
lavoratore.
Oltretutto risulta che la collaborazione giornalistica sia
stata previamente autorizzata dal Comune stesso.
Ne deriva la compatibilità dell'attività esterna con le
funzioni rivestite dall'agente di polizia municipale.
A questo punto il Comune impugna con ricorso per cassazione la
decisione di secondo grado, sostenendo che:
-
la collaborazione giornalistica è stata stabile e continuativa, dal momento che il dipendente non ha redatto solo gli articoli (in numero pari a 3) esaminati dalla Corte d'Appello ma, nell'arco di meno di 2 mesi, ne ha pubblicati molti di più;
-
l'ampiezza delle prestazioni effettuate e l'intensità della collaborazione anzidetta denotano una condotta idonea a distogliere il lavoratore dalle proprie mansioni.
Ma la Corte di Cassazione rigetta il ricorso affermando che lo
stesso può essere proposto solo quando si ritiene che il giudice di appello,
nella sua decisione, abbia interpretato erroneamente le norme di legge, e non
anche quando si sostiene che ad essere interpretati erroneamente siano stati i
fatti oggetto di causa.
Viene quindi confermata l'illegittimità del provvedimento di
decadenza dall'impiego.
Vedi anche:
Avv. Francesco Barletta
www.licenziamento-dimissioni.com
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