Vedi anche:
Un operatore ecologico si presenta al lavoro, marca la propria
presenza e, ritenendo che il datore di lavoro non garantisce le condizioni
igienico – sanitarie per tutelare la salute dei lavoratori, rimane inoperoso per
tutto il suo turno di lavoro.
L'azienda, ritenendo grave il comportamento del dipendente,
apre un procedimento disciplinare a suo carico, al termine del quale intima il
licenziamento per insubordinazione.
Ma il lavoratore non ci sta ed impugna il licenziamento dinanzi
al Giudice del Lavoro.
In primo grado il dipendente vede respingersi il proprio
ricorso, mentre in secondo grado la Corte d'Appello ribalta completamente la
pregressa decisione, dichiarando illegittimo il licenziamento e condannando la
società datrice di lavoro a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro ed a
risarcirgli il danno subìto.
La Corte d'Appello, nel giustificare la propria decisione,
rileva che:
-
effettivamente l'azienda non ha adottato alcuna garanzia per la sicurezza igienico – sanitaria dei suoi lavoratori;
-
l'azienda era pienamente consapevole delle anzidette carenze, tanto da promettere interventi risolutori;
-
il lavoratore ha sollevato il problema delle carenze igienico – sanitarie anche in qualità di sindacalista, posizione ricoperta dallo stesso all'interno della compagine aziendale;
-
alla luce di quanto detto, il comportamento del lavoratore deve ritenersi giustificato ed improntato a correttezza e buona fede;
-
conseguentemente il licenziamento deve considerarsi sproporzionato, dal momento che la società datrice di lavoro avrebbe potuto applicare sanzioni disciplinari meno gravi rispetto al licenziamento.
A questo punto l'azienda propone ricorso per cassazione avverso
la decisione di secondo grado, ma anche la Corte di Cassazione dà ragione al
lavoratore.
Secondo la Cassazione, infatti, le carenze denunciate dal
dipendente sono estremamente gravi, soprattutto in relazione alla posizione
lavorativa rivestita, che porta lo stesso a contatto con sostanze
particolarmente pericolose e nocive.
Tutto questo comporta la necessità di garantire una adeguata
pulizia personale dopo l'espletamento di ciascun turno di lavoro.
Il ricorso dell'azienda viene pertanto respinto.
Vedi anche:
Avv. Francesco Barletta
www.licenziamento-dimissioni.com
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