Il dirigente pubblico che si rende protagonista di condotte
tali da ledere il rapporto di fiducia con l’ente di appartenenza può vedersi
irrogare il licenziamento disciplinare.
Tale provvedimento rappresenta la più grave delle sanzioni
disciplinari applicabili.
In passato alcune amministrazioni pubbliche ritenevano che il
licenziamento disciplinare potesse essere irrogato facendo ricorso al
procedimento previsto per far valere la responsabilità dirigenziale del
dipendente (c.d. procedimento per responsabilità dirigenziale).
A queste amministrazioni, tuttavia, se ne contrapponevano altre
secondo le quali questo tipo di licenziamento doveva necessariamente essere
irrogato mediante il procedimento previsto per far valere la responsabilità
disciplinare del dipendente (c.d. procedimento disciplinare).
A dirimere la questione ci ha pensato la Corte di Cassazione la
quale, aderendo al secondo orientamento, in una recente sentenza ha stabilito
che il licenziamento disciplinare può essere irrogato solo a seguito di un
normale procedimento disciplinare, in tutto e per tutto simile a quello previsto
per gli altri dipendenti pubblici.
Il che sostanzialmente significa che l’unico organo legittimato
ad istruire il procedimento, e dunque a contestare l’infrazione commessa al
dirigente, a consentirgli di esercitare il proprio diritto di difesa ed
eventualmente ad irrogare il licenziamento disciplinare, è l’Ufficio Competente
per i Procedimenti Disciplinari.
Qualora, invece, il licenziamento venisse irrogato da altro
organo, diverso da quello summenzionato, esso dovrà considerarsi nullo.
La ragione di questa decisione va individuata nell’esigenza di
garantire, a fronte di illeciti disciplinari, un procedimento unico per tutto il
personale pubblico in forza.
Vedi anche:
Guida al Licenziamento del Dipendente Pubblico. Motivi di Impugnazione, Rimedi e Tutela
Vedi anche:
Guida al Licenziamento del Dipendente Pubblico. Motivi di Impugnazione, Rimedi e Tutela
Avv. Francesco Barletta
www.licenziamento-dimissioni.com
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