Guida al Licenziamento Collettivo
Soluzioni e Rimedi Alternativi al Licenziamento Economico (o per Giustificato Motivo Oggettivo)
Precedentemente alla riforma Fornero, il datore di lavoro
poteva intimare il licenziamento economico, o per giustificato motivo oggettivo,
senza indicare i relativi motivi.
Il lavoratore, tuttavia, poteva chiedere di conoscere i motivi
del recesso entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di
licenziamento.
In questo caso il datore di lavoro era obbligato a comunicare
per iscritto i motivi di licenziamento entro 7 giorni dalla richiesta del
lavoratore.
A seguito dell’entrata in vigore della riforma Fornero, invece,
il datore è obbligato sin da subito ad indicare i motivi di licenziamento.
La motivazione deve essere specifica e non invece generica, al
fine di far comprendere al lavoratore le effettive ragioni del recesso.
I motivi in virtù dei quali il licenziamento è stato intimato
possono essere più di uno.
In questo caso, perché il licenziamento sia legittimo, è
sufficiente che almeno uno di essi sia fondato.
Una volta che il datore di lavoro ha esplicitato i motivi di
licenziamento, egli non potrà poi (ad esempio in giudizio) modificarli.
Qualora il datore di lavoro ometta di comunicare i motivi di
licenziamento, sono previste sanzioni diverse a seconda che l’azienda occupi più
di 15 dipendenti (primo caso) o fino a 15 dipendenti (secondo caso).
Nel primo caso è previsto un risarcimento del danno in favore
del lavoratore, che può andare da 6 a 12 mensilità.
Nel secondo caso, invece, è rimasta in vigore la reintegrazione
nel posto di lavoro.
La riforma Fornero, infatti, non si è preoccupata di uniformare
i due trattamenti e di prevedere il solo risarcimento del danno anche per le
aziende di minori dimensioni.
Ciò ha portato all’assurdo per cui, attualmente, rischiano meno
le aziende di grandi dimensioni (solo il risarcimento del danno), rispetto a
quelle di piccole dimensioni (per le quali è rimasta in vigore la reintegrazione
nel posto di lavoro).
Si attende dunque una correzione legislativa od un intervento
della Corte Costituzionale che ristabilisca l’uniformità di trattamento tra
piccola e grande impresa.
Avv. Francesco Barletta
www.licenziamento-dimissioni.com
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