La riforma Fornero ha introdotto una corsia preferenziale, cioè
più veloce, per le cause aventi ad oggetto licenziamenti (c.d. rito abbreviato).
La novità, tuttavia, non si applica a tutte le controversie, ma
solo a quelle che coinvolgono aziende datrici di lavoro cui è applicabile
l’art.18 dello Statuto dei Lavoratori (vale a dire aziende con più di 15
dipendenti).
Di qui l’interesse del lavoratore a far accertare in giudizio
il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, in modo da poter
invocare la maggiore tutela prevista dall’art.18 dello Statuto dei Lavoratori e
così poter chiedere la reintegrazione nel proprio posto di lavoro.
Ed è quello che ha fatto un lavoratore, rivolgendosi al
Tribunale di Venezia mediante il rito abbreviato.
Senonchè i magistrati veneziani, con ordinanza 2 ottobre 2012,
hanno stabilito che la corsia preferenziale non è applicabile allorquando il
lavoratore, oltre ad impugnare il proprio licenziamento, chiede anche che venga
accertato il requisito dimensionale in capo all’azienda.
Sulla stessa linea anche il Tribunale di Milano, pronunciatosi
sulla questione con ordinanza del 26 novembre 2012.
Secondo questi orientamenti, dunque, non si potrà seguire il
rito abbreviato, ma il rito ordinario, con notevole allungamento dei tempi
processuali.
Ma il problema più rilevante è rappresentato dal pericolo che
il lavoratore vada fuori termine e non possa più contestare il proprio
licenziamento.
Facciamo un esempio.
La legge impone di contestare stragiudizialmente (es. anche
mediante una lettera raccomandata) il proprio licenziamento entro 60 giorni
dalla comunicazione dello stesso.
A questa prima contestazione dovrà fare seguito l’impugnazione
giudiziale, la quale si propone con ricorso davanti al Giudice del Lavoro, entro
i 180 giorni successivi alla scadenza dei 60 giorni di cui si è detto sopra (60
+ 180).
Immaginiamo ora che il lavoratore proponga il ricorso con rito
abbreviato, chiedendo però anche l’accertamento del requisito dimensionale in
capo all’azienda.
Il Giudice del Lavoro, seguendo i due orientamenti
summenzionati, sarà costretto a dichiarare inammissibile il ricorso, invitando
il lavoratore a proporre un nuovo ricorso seguendo il rito ordinario.
Se nel frattempo, però, sono decorsi i 180 giorni previsti per
l’impugnazione giudiziale, il lavoratore rischia di vedersi dichiarare
inammissibile anche il secondo ricorso.
Questi gli effetti (perversi) di una legge (la c.d. riforma
Fornero) scritta davvero molto male.
Ma a questo, purtroppo, il legislatore ci ha abituati da tempo.
Vedremo se in seguito ci sarà un mutamento di opinione da parte
della giurisprudenza.
Avv. Francesco Barletta
www.licenziamento-dimissioni.com
Contribuisci anche tu a far crescere il sito!
Se ti è piaciuto questo articolo, condividilo sui principali
social network.













Nessun commento:
Posta un commento