L’azienda A decide di cessare la propria attività e di vendere
i propri macchinari e la propria strumentazione all’azienda B.
L’azienda B, in seguito alla vendita, intraprende la medesima
attività imprenditoriale dell’azienda A.
L’azienda B, inoltre, riassorbe tutto il personale alle
dipendenze dell’azienda A, ad eccezione di un solo dipendente, il quale viene
licenziato.
Il lavoratore escluso contesta tale decisione e, ritenendo
sussistente un vero e proprio trasferimento d’azienda tra le due imprese, e
dunque di essere ampiamente tutelato dalla legge, propone ricorso dinanzi al
Giudice del Lavoro.
Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, chiamato a pronunciarsi
sulla questione, con sentenza 31 gennaio 2012, dà ragione al dipendente.
Secondo il magistrato, la volontà dell’azienda A di cessare la
propria attività e di vendere la propria strumentazione all’azienda B,
l’attività esercitata dall’azienda B (sostanzialmente la stessa dell’azienda A),
l’assunzione di quasi tutto il personale dell’azienda A da parte dell’azienda B,
situazioni emerse in corso di causa, sono indici che permettono di rilevare
l’esistenza di un vero e proprio trasferimento d’azienda tra le due imprese.
A questo si aggiunge il fatto che l’azienda B ha utilizzato una
ragione sociale (cioè il nome della ditta) simile a quello dell’azienda A: in
questo modo l’azienda B ha cercato di sfruttare l’impatto di immagine e di
marketing della ragione sociale usata dall’azienda A (es. società ALFAbeta,
cedente; società BETAalfa, cessionaria).
Altro elemento che permette di rilevare l’esistenza del
trasferimento d’azienda, e dunque la responsabilità solidale di entrambe le
aziende nei confronti del lavoratore estromesso, è l’avvenuto trasferimento di
clientela.
All’esito del giudizio il Giudice del Lavoro ha ritenuto il
licenziamento illegittimo e, mancando la prova dell’applicabilità dell’art.18
(comportante la reintegra nel posto di lavoro), ha condannato entrambe le
società, in solido tra loro, al solo pagamento delle differenze retributive
risultanti, di un’indennità risarcitoria pari a 3 mensilità e delle spese
legali.
Avv. Francesco Barletta
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