La vicenda.
Un dipendente viene licenziato da una ditta di Autoservizi, la
quale ha alle proprie dipendenze meno di 15 lavoratori.
Il lavoratore impugna il licenziamento dinanzi al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, chiedendo l’applicazione delle maggiori tutele
previste dall’art.18 dello Statuto dei Lavoratori, in quanto, anche se
apparentemente l’azienda ha meno di 15 dipendenti, di fatto però essa ne
utilizza più di 15, ricorrendo all’impiego di altri lavoratori alle dipendenze
di altra ditta.
Precisa infatti il lavoratore licenziato che vi è commistione
di gestione tra le due ditte.
Il Tribunale accoglie le richieste del lavoratore e, applicando
l’art.18, condanna l’azienda alla reintegra del dipendente nel posto di lavoro,
al pagamento di un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto
percepita dal lavoratore – pari ad € 1.344,97 – dal momento del licenziamento al
giorno dell’effettiva reintegra, nonché al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali.
In secondo grado la Corte d’Appello di Napoli conferma
l’applicazione della maggiore tutela prevista dall’art.18 (c.d. tutela reale).
La Corte ritiene provato il requisito dimensionale (cioè più di
15 dipendenti) richiesto per l’applicazione dell’art.18, in quanto
dall’istruttoria espletata emerge che la società datrice di lavoro occupa
normalmente più di 15 dipendenti, dovendosi tra questi computare, oltre ai
dipendenti risultanti dal libro matricola della stessa, anche altri 2 lavoratori
i quali, sebbene iscritti nel libro matricola di altra ditta avevano, in realtà,
prestato la propria attività lavorativa per la ditta di Autoservizi, come
dimostrato anche dalla commistione di gestione tra le due ditte.
Avverso tale decisione, l’azienda propone ricorso per
cassazione.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 10
dicembre 2012, n.22396, dà definitivamente ragione al lavoratore.
La motivazione.
Viene sposata la tesi della Corte d’Appello.
Anche secondo la Corte di Cassazione, dunque, in caso di
licenziamento, nel computo dei dipendenti ai fini dell’applicazione della tutela
reale, vanno calcolati anche quei lavoratori che, sebbene non risultanti nel
libro matricola dell’azienda, bensì in quello di altra ditta, hanno tuttavia
prestato la propria attività per la società licenziante, operando le due imprese
in un regime di commistione gestionale.
In più, la Corte aggiunge che nel computo dei dipendenti
normalmente occupati presso la ditta di Autoservizi si deve inserire anche
un’altra lavoratrice assunta con contratto a termine della durata di 3 mesi,
perché le mansioni di impiegata da lei svolte non possono ritenersi legate ad
esigenze momentanee e provvisorie.
Viene dunque confermata la reintegra del lavoratore in azienda
e la condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni e dei
contributi nel frattempo maturati.
Avv. Francesco Barletta
www.licenziamento-dimissioni.com
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