La vicenda.
Un lavoratore, durante lo stato di malattia, si occupa della
coltivazione di un fondo.
Al termine della malattia, il dipendente rientra
tempestivamente al lavoro.
Dopo qualche tempo però, il lavoratore contrae
un’intossicazione farmacologica e rientra in malattia.
A questo punto l’azienda apre un procedimento disciplinare a
carico del dipendente, contestandogli di essere venuto meno ai doveri di
correttezza e buona fede, per aver svolto, con buona assiduità, attività di
rilevante impegno fisico nel periodo di precedente assenza dal lavoro per
malattia.
Per tale motivo decide di licenziarlo.
Il lavoratore impugna il provvedimento dinanzi al Giudice del
Lavoro.
In primo grado il Tribunale di Arezzo respinge le pretese del
dipendente che aveva chiesto l’annullamento del licenziamento intimatogli.
In secondo grado, invece, la Corte d’Appello di Firenze ribalta
la sentenza di primo grado, accogliendo l’impugnazione del lavoratore ed
ordinando la reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro, con condanna del
datore di lavoro al risarcimento del danno ed alle spese del doppio grado di
giudizio.
Secondo la Corte, la condotta posta in essere dal dipendente
non rappresenta un grave inadempimento atto a giustificare il licenziamento.
Gli stessi accertamenti effettuati dal datore di lavoro,
infatti, portano ad escludere che l’attività posta in essere abbia potuto
mettere in concreto pericolo l’equilibrio fisico del lavoratore e, quindi, la
sua capacità di adempiere correttamente alla prestazione lavorativa.
Avverso la decisione di secondo grado, l’azienda propone
ricorso per cassazione.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 6 dicembre
2012, n.21938, dà definitivamente ragione al lavoratore.
La motivazione.
La Corte di Cassazione sposa le tesi della Corte d’Appello.
Anche secondo la Corte di Cassazione, la prova dello
svolgimento di attività fisica durante la malattia non legittima il
licenziamento del dipendente, se le attività svolte non sono tali da poter
concretamente mettere in pericolo l’equilibrio fisico del lavoratore e dunque la
sua capacità di adempiere correttamente alla prestazione.
Nel giudizio è stato appurato che il dipendente è rientrato
tempestivamente al lavoro dopo il periodo di malattia e che soltanto
successivamente si è verificata a suo carico una intossicazione farmacologica,
per cui è da escludere qualsiasi collegamento con il comportamento tenuto dal
lavoratore durante la malattia precedente.
Il licenziamento è dunque illegittimo.
Avv. Francesco Barletta
www.licenziamento-dimissioni.com
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