La vicenda.
Una lavoratrice, rientrante nella categoria dei coniugi e degli
orfani di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, di servizio o di guerra
(c.d. superstiti), viene licenziata in seguito all’accorpamento della sua
funzione in capo ad un solo soggetto.
La dipendente impugna il licenziamento dinanzi al Tribunale di
Vicenza, invocando la tutela prevista per gli invalidi.
I lavoratori invalidi hanno diritto ad essere assunti
obbligatoriamente (c.d. assunzione obbligatoria) dai datori di lavoro di
particolari dimensioni, cioè che hanno alle proprie dipendenze un numero
rilevante di lavoratori.
Il numero dei lavoratori invalidi da assumere obbligatoriamente
(c.d. quota di riserva) viene stabilito in percentuale sul numero degli altri
lavoratori già occupati dal datore di lavoro.
In caso di licenziamento per riduzione di personale o per
giustificato motivo oggettivo, il licenziamento è annullabile qualora, nel
momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori
occupati obbligatoriamente (cioè degli altri lavoratori invalidi) diventi
inferiore rispetto alla quota di riserva prevista dalla legge (art.3, legge 12
marzo 1999, n.66).
Ed è proprio questa la tutela che la lavoratrice licenziata
invoca in giudizio.
Chiede cioè che il trattamento previsto per i lavoratori
invalidi in caso di licenziamento, venga esteso anche ai coniugi ed agli orfani
di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, di servizio o di guerra.
Il Tribunale di Vicenza, tuttavia, rigetta il ricorso della
dipendente, e così fa anche la Corte d’Appello di Venezia.
La dipendente a questo punto, avverso la decisione della Corte
d’Appello, decide di proporre ricorso per cassazione.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 30 ottobre
2012, n.18645, rigetta ancora una volta il ricorso della dipendente.
La motivazione.
Secondo la Corte, la categoria dei lavoratori invalidi va
nettamente distinta da quella dei coniugi e degli orfani di coloro che sono
deceduti per causa di lavoro, di servizio o di guerra (c.d. superstiti).
Vero è che i lavoratori superstiti, come i lavoratori invalidi,
godono anch’essi di una quota di riserva nelle assunzioni.
Hanno cioè diritto ad essere assunti obbligatoriamente dai
datori di lavoro che hanno rilevanti dimensioni.
Questo diritto alla quota di riserva è stabilito dalla stessa
legge applicabile agli invalidi (legge 12 marzo 1999, n.66).
La legge, tuttavia, non aggiunge altro.
Non prevede cioè anche l’applicazione ai superstiti delle
tutele previste per gli invalidi in caso di licenziamento.
Riassumendo: i lavoratori superstiti, qualora ne abbiano i
requisiti, avranno sì diritto all’assunzione secondo quanto previsto dalla quota
di riserva, ma ciò non comporta un’equiparazione alle altre garanzie previste
per gli invalidi, in quanto non espressamente disposto dalla legge.
Avv. Francesco Barletta
www.licenziamento-dimissioni.com
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