La vicenda.
Una lavoratrice, dopo aver usufruito del congedo di maternità
(o astensione obbligatoria dal lavoro), al termine di esso, decide di continuare
ad astenersi dal lavoro ricorrendo al congedo parentale (o astensione
facoltativa dal lavoro).
Dimentica però di inviare la richiesta di congedo all’Inps e,
per conoscenza, al datore di lavoro.
Per tale ragione l’azienda, ritenendo configurata l’assenza
ingiustificata, decide di licenziare in tronco la dipendente.
Durante il giudizio la Corte d’Appello di Bari dichiara la
legittimità del licenziamento, rilevando la colpa grave della lavoratrice, il
cui comportamento complessivo (in considerazione dell’omissione di un
adempimento finalizzato anche a consentire al datore di lavoro di organizzarsi
per sostituire la lavoratrice in maternità), denota inaffidabilità della stessa
e fa venir meno il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore.
La decisione viene impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione.
La dipendente sostiene: 1) che il licenziamento è stato
intimato dopo ben 40 giorni di assenza ingiustificata, quando invece il
contratto collettivo lo consente già dopo 3 giorni, segno evidente che il datore
era a conoscenza della richiesta di congedo facoltativo e vi avesse prestato
acquiescenza; 2) che, essendo in maternità, avrebbe potuto essere licenziata
solo per giusta causa, giusta causa che però non ricorre nel caso di specie; 3)
che il datore di lavoro non ha provveduto a contestarle l’addebito disciplinare,
secondo quanto previsto dall’art.7 dello Statuto dei Lavoratori.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 2 ottobre
2012, n.16746, dà ragione all’azienda.
La motivazione.
Secondo la Corte di Cassazione non può avere rilievo la mancata
contestazione dell’addebito disciplinare, in quanto trattasi di circostanza
sollevata per la prima volta dalla lavoratrice con il ricorso per cassazione, e
non invece nei precedenti gradi di giudizio.
Bene ha argomentato la Corte d’Appello.
Infatti, la lavoratrice che intende esercitare la facoltà di
assentarsi dal lavoro per il periodo di astensione facoltativa ha l’onere di
darne preventiva comunicazione al datore di lavoro e all’istituto assicuratore
(ove quest’ultimo sia tenuto a corrispondere l’indennità di maternità) e di
precisare il periodo dell’assenza, che in effetti può essere anche frazionato.
Inoltre, ai fini dell’esercizio del diritto ad assentarsi dal
lavoro per congedo parentale, il genitore interessato è tenuto, salvo casi di
oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e
i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di
preavviso non inferiore a 15 giorni.
Nel caso di specie, essendo incontestato che la dipendente non
ha provveduto ad effettuare la suddetta preventiva comunicazione e che al
riguardo non vi erano cause impeditive, risulta corretta la ricostruzione dei
fatti effettuata dalla Corte d’Appello e la relativa motivazione.
Il licenziamento è pertanto legittimo.
Avv. Francesco Barletta
www.licenziamento-dimissioni.com
Contribuisci anche tu a far crescere il sito!
Se ti è piaciuto questo articolo, condividilo
sui principali social network.













Nessun commento:
Posta un commento