Il licenziamento collettivo si configura allorquando il datore
di lavoro intende licenziare almeno 5 dipendenti nell’arco di 120 giorni.
In questi casi si apre una procedura particolare all’interno
della quale è previsto l’obbligo di informare i sindacati e di consultarli al
fine di trovare soluzioni alternative al licenziamento.
In fase di consultazione, infatti, il datore di lavoro può
decidere di rinunciare ai licenziamenti, oppure ridurre il numero dei lavoratori
interessati dalla procedura.
Possono anche essere concordate misure che facilitano la
riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati.
Insomma, la fase sindacale rappresenta una garanzia per i
lavoratori interessati dalla procedura di licenziamento collettivo, in quanto
permette loro di ottenere tutele che non sono invece previste per i
licenziamenti individuali.
La posizione della giurisprudenza italiana.
La materia è disciplinata dalla legge n.223/1991, la quale ha
recepito la direttiva 98/59/Ce.
Senonchè i magistrati italiani (cioè la giurisprudenza),
chiamati quotidianamente ad applicare la disciplina nei contenziosi in essere,
ritengono che i lavoratori dirigenti non vadano presi in considerazione ai fini
del calcolo per l’applicazione della procedura di licenziamento collettivo (5
lavoratori da licenziare nell’arco di 120 giorni) e che per gli stessi non sia
prevista la fase di informazione e consultazione sindacale.
Il contrasto con la Commissione Europea.
Non è d’accordo la Commissione Europea, secondo cui la
definizione di lavoratori non può essere lasciata alla discrezionalità degli
Stati membri. Viceversa, i lavoratori devono essere definiti in modo uniforme in
tutta l’Ue.
Escludere i dirigenti dall’applicazione della legge n.223/1991
costituisce anzitutto una discriminazione ingiustificata contro tale categoria,
perché priva il lavoratore dirigente delle garanzie previste per il
licenziamento collettivo.
In secondo luogo può determinare un indebolimento altrettanto
ingiustificato della tutela di altre categorie di lavoratori.
Si pensi al caso in cui il datore di lavoro intenda ad es.
licenziare 5 lavoratori nell’arco di 120 giorni, ma in essi siano compresi 2
dirigenti.
L’esclusione dei dirigenti dal calcolo, porterebbe ad escludere
l’applicazione della procedura di licenziamento collettivo e delle tutele ivi
previste anche per gli altri 3 lavoratori interessati.
Il deferimento alla Corte di Giustizia dell’Unione
Europea.
Per tale ragione la Commissione Europea ha deciso di deferire
l’Italia alla Corte di Giustizia dell’Ue per non aver adottato misure nazionali
che diano attuazione adeguata alla legislazione comunitaria sui licenziament
collettivi, in particolare per quanto riguarda i lavoratori dirigenti, ai quali
non sono applicate le garanzie procedurali sull’informazione e consultazione dei
sindacati previste per gli altri lavoratori.
Avv. Francesco Barletta
www.licenziamento-dimissioni.com
Contribuisci anche tu a far crescere il sito!
Se ti è piaciuto questo articolo, condividilo
sui principali social network.













Nessun commento:
Posta un commento