La vicenda.
In data 9 agosto 2012, una lavoratrice con mansioni di
commessa, alle dipendenze di un food ubicato all’interno di un centro
commerciale ed appartenente ad una grossa catena, durante l’orario di lavoro
preleva della merce (panini, salmone affumicato e bevanda) senza autorizzazione
e senza passare dalla cassa.
Dopo pochi minuti consuma il pasto, costituito dalla merce
prelevata, all’interno del punto vendita.
Altri dipendenti ed addetti si accorgono del prelievo e del
consumo della merce ed avvisano il datore di lavoro.
L’azienda decide di aprire un procedimento disciplinare,
contestando alla dipendente la violazione del contratto collettivo e del
regolamento interno ai punti vendita.
La difesa della lavoratrice.
La dipendente risponde agli addebiti contestati dichiarando di
non aver mai subito sanzioni disciplinari in ben 14 anni di lavoro all’interno
dell’azienda e di aver sempre tenuto un comportamento esemplare.
Sostiene inoltre che il fatto si è svolto alla presenza di
dipendenti, addetti e sorveglianti.
Non può dunque parlarsi di furto, il quale si configura quando
la merce è sottratta in modo occulto e che fa venir meno il rapporto di fiducia
con il datore di lavoro.
Nel caso in cui fosse stata avvisata dai dipendenti o dal
datore stesso, avrebbe certamente pagato la merce per evitare l’applicazione
della sanzione.
In definitiva sostiene di aver agito in buona fede.
Il provvedimento dell’azienda.
Il datore di lavoro ritiene di non accogliere le osservazioni
difensive della dipendente, in quanto le stesse non costituiscono una valida
giustificazione ai fatti addebitati.
Il fatto che la condotta si sia verificata sotto gli occhi di
tutti, rende il comportamento ancor più grave.
Tale gravità non consente la prosecuzione, neppure temporanea,
del rapporto di lavoro e fa venir meno il rapporto di fiducia con il datore di
lavoro.
Per queste ragioni l’azienda decide di licenziare la
lavoratrice per giusta causa e dunque con effetto immediato (c.d. licenziamento
in tronco).
La reazione della dipendente.
La lavoratrice ritiene la sanzione sproporzionata.
Decide di allertare gli organi di stampa e valuta la
possibilità di impugnare il provvedimento in tribunale.
Gli effetti della riforma Fornero.
I difensori della lavoratrice sottolineano gli effetti nefasti
della recente riforma Fornero sulla vicenda della loro assistita.
L’azienda datrice di lavoro, avendo alle sue dipendenze più di
15 dipendenti, è soggetta all’applicazione dell’art.18 dello Statuto dei
Lavoratori.
Precedentemente alla riforma Fornero, qualora la dipendente
fosse risultata vittoriosa in giudizio, avrebbe senz’altro ottenuto la
reintegrazione nel posto di lavoro (vecchio art.18).
Con la nuova normativa, invece, il massimo che la lavoratrice
può ottenere è una condanna del datore di lavoro al pagamento di un’indennità
risarcitoria da un minimo di 12 ad un massimo di 24 mensilità (nuovo art.18).
Avv. Francesco Barletta
www.licenziamento-dimissioni.com
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