La vicenda.
Un’azienda operante nel settore dell’assistenza stradale,
inizia a dubitare del corretto operato di un proprio dipendente con mansioni di
operatore telefonico, addetto a ricevere le richieste di prima assistenza da
parte dell’utenza.
Per tale motivo l’azienda decide di iniziare a registrare le
telefonate del lavoratore, al fine di valutarne la produttività ed eventuali
inadempienze.
Dopo un periodo di circa tre mesi il bilancio è chiaro: il
dipendente risulta aver effettuato ben 136 telefonate a titolo personale.
Risultano inoltre 460 contatti telefonici in cui il lavoratore si è intrattenuto
con l’utenza per meno di 15 secondi.
L’azienda, preso atto dell’uso personale dell’apparecchio
telefonico, ritiene inoltre che il tempo dedicato alle singole telefonate
lavorative (meno di 15 secondi) non sia sufficiente per sentire le richieste
degli utenti e per rispondere alle loro esigenze.
Decide pertanto di licenziare il dipendente.
L’art.4 dello Statuto dei Lavoratori vieta il controllo a
distanza dei lavoratori, ma secondo la Corte d’Appello di Roma, il datore di
lavoro, attraverso l’utilizzo del software che ha consentito la registrazione
delle telefonate, si è limitato a porre in essere un “controllo difensivo”, cioè
finalizzato a tutelare i propri interessi, e dunque non lesivo della sfera
privata altrui.
Nessuna violazione di legge è dunque ravvisabile.
Di diverso avviso, invece, il lavoratore il quale, avverso la
sentenza della Corte d’Appello, propone ricorso per cassazione.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 1 ottobre
2012, n.16622, dà ragione all’operatore telefonico.
La motivazione.
Secondo la Corte di Cassazione, i “controlli difensivi” posti
in essere dal datore di lavoro devono comunque conservare le garanzie
procedurali previste dallo Statuto dei Lavoratori, e non possono “impingere la
sfera della prestazione lavorativa dei singoli lavoratori”.
Il datore di lavoro è dunque obbligato ad adottare sistemi di
filtraggio delle telefonate per non consentire di risalire all’identità del
lavoratore (art.4, comma 1, Statuto dei Lavoratori).
In mancanza, i dati acquisiti non possono essere utilizzati per
provare l’inadempimento contrattuale del lavoratore.
Il ricorso del dipendente, quindi, può essere accolto.
Avv. Francesco Barletta
www.licenziamento-dimissioni.com
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