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Le Dimissioni e l'Incentivo all'Esodo
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Sembra un gioco di parole, ma il disegno di legge n.3470, dal
titolo “Nuove disposizioni in materia di rapporti di lavoro e di relazioni
industriali”, presentato a metà settembre e già assegnato il 17 ottobre 2012
alla Commissione Lavoro del Senato, rischia di modificare pesantemente diverse
disposizioni normative in materia di licenziamenti e dimissioni, appena entrate
in vigore a luglio 2012 mediante la legge n.92/2012 (c.d. legge Fornero).
Ancora una volta il legislatore italiano dimostra poca
lungimiranza nell’esercizio del proprio potere legislativo, intervenendo
continuamente sulle stesse materie e spesso in direzione diametralmente opposta,
come in questo caso.
Un fenomeno, questo, poco avvertito dai cittadini, ma ben noto
agli addetti ai lavori che quotidianamente sono costretti a confrontarsi con la
“giungla normativa” che oramai contraddistingue il nostro ordinamento giuridico.
Difficile prevedere l’esito del cammino parlamentare del
disegno di legge.
Quel che è certo è che se il disegno di legge passa così com’è,
verranno meno una serie di garanzie previste in favore del lavoratore e che la
riforma Fornero aveva introdotto proprio per bilanciare i licenziamenti facili
ed il ridimensionamento dell’art.18 dello Statuto dei Lavoratori.
Veniamo alle novità.
1. Dimissioni.
Viene eliminato l’obbligo di convalidare le dimissioni
rassegnate dal lavoratore o, in alternativa, di sottoscrivere l’apposita
dichiarazione di conferma in calce alla comunicazione di cessazione del rapporto
di lavoro.
La disposizione era stata introdotta allo scopo di scoraggiare
il fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco, spesso utilizzate dal datore
di lavoro per estromettere dall’azienda il lavoratore senza ricorrere alla
procedura di licenziamento.
Eliminato anche il diritto di revocare le dimissioni entro 7
giorni dall’invito che il datore di lavoro aveva la possibilità di inviare al
lavoratore nel caso in cui lo stesso non avesse provveduto a far convalidare le
dimissioni o a sottoscrivere l’apposita dichiarazione di conferma.
Scompare anche la sanzione amministrativa a carico del datore
di lavoro (da € 5.000,00 ad € 30.000,00) in caso di utilizzo del foglio di
dimissioni in bianco.
1.1. Tutela della genitorialità.
Sembrano salvarsi, invece, le dimissioni rassegnate dalla
lavoratrice durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal
lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino (o, in caso di adozione o
affidamento, durante i primi 3 anni di accoglienza del minore).
Per questo tipo di dimissioni, infatti, rimane l’obbligo della
convalida.
2. Licenziamenti.
Abrogate anche tutte le norme che avevano previsto una corsia
preferenziale, e dunque più celere, per i giudizi aventi ad oggetto
licenziamenti nelle ipotesi di applicazione dell’art.18 dello Statuto dei
Lavoratori.
Avv. Francesco Barletta
www.licenziamento-dimissioni.com
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