Vedi anche:
Guida alle Dimissioni. Kit completo per dimettersi legittimamente
Le Dimissioni e l'Incentivo all'Esodo
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Come oramai noto, a partire dal 18 luglio 2012, le dimissioni
rassegnate dal lavoratore, per avere efficacia, dovranno essere convalidate
dagli uffici competenti (servizio ispettivo del Ministero del Lavoro nei casi di
tutela della genitorialità, vale a dire in caso di gravidanza, nei primi 3 anni
di vita del bambino, nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato, in
affidamento o in adozione; Direzione territoriale del lavoro o Centro per
l’impiego territorialmente competenti, oppure altre sedi individuate dai
contratti collettivi, in tutti gli altri casi di dimissioni).
In alternativa, il lavoratore potrà sottoscrivere una apposita
dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di
cessazione del rapporto di lavoro che il datore di lavoro è obbligato a
trasmettere telematicamente al Centro per l’impiego territorialmente competente.
Tale novità normativa è stata introdotta dalla riforma Fornero
per far fronte al triste fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco mediante il
quale il datore di lavoro, già in fase di assunzione, oppure durante lo
svolgimento del rapporto di lavoro, costringeva il lavoratore a firmare un
foglio di dimissioni privo di data che sarebbe stato utilizzato dallo stesso
datore, apponendovi la data mancante, nel momento in cui avesse voluto mandar
via il dipendente dall’azienda.
Lo stesso giorno di entrata in vigore della riforma il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
emanato una propria circolare (circolare n.18 del 18 luglio 2012) con la quale
ha inteso fare chiarezza su alcuni punti controversi della nuova disciplina.
Secondo il Ministero, al di fuori delle ipotesi di tutela della
genitorialità, né la convalida né la sottoscrizione dell’apposita dichiarazione
sono richieste nel caso in cui le dimissioni sono rassegnate nell’ambito di una
procedura conciliativa in sede sindacale o dinanzi all’apposita commissione di
conciliazione provinciale o davanti al Giudice del Lavoro.
Ciò perché in tali sedi viene comunque verificata la genuinità
del consenso del lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro.
Sempre al di fuori delle ipotesi di tutela della genitorialità,
per quanto concerne le convalide effettuate presso le Direzioni territoriali del
lavoro, il Ministero precisa che le stesse dovranno effettuarsi senza particolari
formalità istruttorie, in quanto i funzionari addetti dovranno limitarsi a
raccogliere la genuina manifestazione di volontà del lavoratore a cessare il
rapporto di lavoro.
Nel caso in cui il lavoratore non proceda alla convalida oppure
alla sottoscrizione, il datore di lavoro dovrà invitarlo, entro 30 giorni dalla
data delle dimissioni, a regolarizzare la sua posizione mediante la convalida o
l’apposita sottoscrizione.
Se il lavoratore non aderisce, entro 7 giorni dal ricevimento,
all’invito rivoltogli dal datore di lavoro, il rapporto di lavoro si intende
risolto.
Al riguardo era sorto il dubbio se i 7 giorni erano da
considerarsi di calendario (inclusi dunque i festivi) oppure lavorativi.
Il Ministero propende per la prima ipotesi.
Sempre nei 7 giorni summenzionati il lavoratore ha la
possibilità di esercitare il proprio diritto di ripensamento e dunque di
revocare le proprie dimissioni.
Secondo il Ministero tale revoca, seppur non imposta in forma
scritta, è necessario che venga comunque formalizzata, al fine di evitare dubbi
sull’effettiva volontà del lavoratore e quindi possibili contenziosi.
Avv. Francesco Barletta
www.licenziamento-dimissioni.com
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