La vicenda.
Una società operante nel settore della sicurezza privata decide
di ridurre il personale alle proprie dipendenze e per questa ragione avvia la
procedura di mobilità.
La legge prevede l’obbligo da parte del datore di lavoro di
comunicare ai sindacati l’avvio della procedura.
Per tale ragione un manager dell’azienda si rivolge ad un
dipendente avente anche la carica di sindacalista e tenta di consegnargli la
documentazione inerente la mobilità.
Il lavoratore apprende che la procedura di mobilità riguarda
anche la sua posizione e per questo motivo rifiuta di ricevere la
documentazione.
Si accende un diverbio ed il lavoratore dà dello “sbruffone”
all’amministratore unico dell’azienda.
La società datrice di lavoro ritiene che il rifiuto del
lavoratore di ricevere la documentazione configuri una vera e propria
insubordinazione.
Ritiene inoltre che l’apprezzamento negativo rivolto
all’amministratore unico incrini irrimediabilmente il rapporto fiduciario.
Decide pertanto di licenziare il lavoratore il quale, però,
impugna il provvedimento.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 11
settembre 2012, n.15165, dà ragione al lavoratore.
La motivazione.
Per quanto riguarda la reazione verbale, secondo la Corte non
si rinviene la gravità attribuitale dal datore di lavoro, essendo emerso che
essa era stata l’espressione di una aspra protesta istintiva che il dipendente
aveva manifestato nella sua veste di sindacalista a fronte di scelte
imprenditoriali di riduzione del personale ed in un momento di particolare
conflittualità tra le parti.
Il dipendente non ha nemmeno violato i suoi obblighi di
diligenza, in quanto il suo rifiuto a ricevere l’atto contenente la
comunicazione della messa in mobilità non si può far rientrare nell’alveo delle
obbligazioni nascenti dal contratto.
Per tutte queste ragioni il licenziamento è stato ritenuto una
sanzione sproporzionata.
Il lavoratore ha dunque diritto alla reintegrazione nel posto
di lavoro ed alla corresponsione di tutti gli stipendi arretrati fino al
ripristino del rapporto.
Avv. Francesco Barletta
www.licenziamento-dimissioni.com
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