La vicenda.
Un dipendente di un albergo, con la qualifica di portiere,
intasca la somma di 30 euro pagata da un cliente per noleggiare una cassetta di
sicurezza.
Il portiere si rifiuta di rilasciare la ricevuta fiscale e per
questo il cliente si lamenta dell’accaduto presso la direzione dell’albergo.
L’azienda viene così a conoscenza dell’episodio e scopre anche
che la somma richiesta al cliente non è stata versata nelle casse aziendali.
Decide quindi di aprire un procedimento disciplinare a carico
del portiere, finalizzato all’applicazione della massima sanzione, vale a dire
il licenziamento.
In sede disciplinare ed anche dopo, in giudizio, il dipendente
si difende negando di aver commesso il fatto e contestando la sproporzione tra
il fatto contestato (appunto la sottrazione di 30 euro) e la sanzione del
licenziamento.
Eccepisce inoltre di non aver annotato l’incasso nel sistema
contabile dell’azienda, in quanto tale adempimento non era richiesto.
Nel corso del giudizio la Corte di Appello di Roma convalida il
licenziamento.
Avverso tale decisione il lavoratore propone ricorso in
Cassazione.
La Corte di Cassazione, con sentenza n.14551 del 17 agosto
2012, ancora una volta dà ragione all’azienda datrice di lavoro e conferma il
licenziamento.
La motivazione.
Anzitutto la difesa del dipendente viene ritenuta carente.
Non convincono del tutto, infatti, le giustificazioni secondo
cui le somme non sono state annotate.
In secondo luogo il comportamento del lavoratore ha procurato
all’azienda un danno all’immagine molto rilevante, tale da incidere sul rapporto
fiduciario intercorrente tra datore e dipendente.
L’aver sottratto delle somme destinate all’azienda ha
compromesso il rapporto fiduciario in maniera irreversibile.
La sottrazione delle somme, inoltre, configura il reato di
appropriazione indebita ai danni del datore di lavoro.
Anche se il valore delle somme di cui il dipendente si è
appropriato è molto modesto, i magistrati ritengono comunque sussistente la
giusta causa di licenziamento.
Avv. Francesco Barletta
www.licenziamento-dimissioni.com
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