La vicenda.
Un dipendente, già in malattia, al fine di prolungare la
stessa, “corregge” la data sul certificato medico.
L’azienda se ne accorge e decide di aprire un procedimento
disciplinare a carico del lavoratore.
Il datore di lavoro, relativamente al periodo coperto dalla
falsa data, contesta al lavoratore un’assenza ingiustificata.
Per tale ragione decide di licenziare lo stesso.
Il dipendente contesta il provvedimento e lo impugna in
giudizio.
Sostiene esservi stato un errore da parte della Asl nella
compilazione del certificato e che il periodo contestato come assenza
ingiustificata deve invece ritenersi coperto dal certificato stesso.
La Corte di Cassazione, con sentenza 7 settembre 2012, n.14998,
dà ragione al datore di lavoro.
La motivazione.
I documenti depositati in giudizio depongono in senso opposto
rispetto alla linea difensiva del lavoratore.
Si scopre infatti che il certificato consegnato all’azienda
datrice di lavoro non riporta l’abrasione contenuta nella copia prodotta in
giudizio dal dipendente.
Inoltre il successivo certificato “rettificativo”, presentato
per dimostrare il prosieguo della malattia, risulta rilasciato da medico diverso
e viene disconosciuto dallo stesso.
Il medico viene assolto dall’accusa di falso, mentre la tesi
difensiva del lavoratore risulta essere incongruente.
L’assenza deve dunque ritenersi ingiustificata e per tale
ragione il licenziamento del dipendente è legittimo.
Avv. Francesco Barletta
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