La vicenda.
Un lavoratore si ammala sistematicamente durante il periodo
feriale.
L’episodio si ripete per ben quattro volte ed in periodi
feriali distinti.
L’azienda scopre inoltre che lo stato morboso è imputabile alla
condotta del lavoratore stesso, il quale volontariamente e consapevolmente si
espone al rischio di contrarre la malattia.
Decide dunque di licenziare il dipendente.
Il lavoratore contesta il provvedimento e porta la questione in
tribunale.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 25 gennaio
2011, n.1699, dà ragione all’azienda.
La motivazione.
Secondo la Corte il lavoratore ha diritto di decidere come e
dove trascorrere le proprie ferie.
Durante il periodo feriale, tuttavia, ha l’obbligo di
comportarsi secondo i principi di correttezza e buona fede, e dunque di
preservarsi fisicamente, in modo da consentire al datore di lavoro di ricevere
la prestazione lavorativa, una volta terminato il periodo di riposo.
Il diritto del lavoratore di organizzare e di utilizzare il
proprio tempo libero deve cioè essere bilanciato con l’interesse del datore di
lavoro di ricevere la prestazione di lavoro a conclusione del periodo feriale.
In tale ottica il lavoratore, nel corso di tale periodo, può
dedicarsi a qualsiasi attività idonea al recupero delle energie psico-fisiche
perdute, con ampia e assoluta libertà di scelta, purché tali attività non
pregiudichino, in modo gravemente colposo, e per di più in modo pervicacemente
reiterato, l’interesse del datore di lavoro a ricevere la corretta esecuzione
della prestazione lavorativa, a conclusione del periodo feriale stesso.
Nel caso trattato è stato accertato che il lavoratore si era
esposto in modo reiterato e gravemente colposo (con altissima probabilità) al
pericolo di contrarre una patologia che non gli avrebbe consentito di svolgere,
al ritorno dalle ferie, neppure in parte, la prestazione di lavoro.
Lo stato di malattia, dunque, essendo imputabile alla condotta
ed al comportamento del lavoratore, giustifica il licenziamento.
Avv. Francesco Barletta
www.licenziamento-dimissioni.com
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