Vedi anche: La
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Consigli pratici per
ottenere il massimo dall'accordo risolutivo. Come raggiungere un'intesa
sicura e conveniente per entrambe le parti.
Risoluzione consensuale e tutela della genitorialità.
Risoluzione consensuale e tutela della genitorialità.
Una delle prime innovazioni previste dalla riforma Fornero in
materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è quella che riguarda
la nuova tutela della genitorialità.
E’ infatti previsto che la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro intervenuta durante il periodo di gravidanza della
lavoratrice, oppure durante i primi tre anni di vita del bambino o
nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in
caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dal momento della
comunicazione ai futuri genitori della proposta di incontro con il minore
adottando o della comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la
proposta di abbinamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del
Ministero del Lavoro competente per territorio.
Sale dunque da un anno a tre anni il periodo di tutela
genitoriale.
Fino a quando non interviene la convalida della risoluzione, il
rapporto di lavoro non si risolve.
Le risoluzioni consensuali relative a qualsiasi altro
rapporto di lavoro subordinato.
Al di fuori della tutela genitoriale, la riforma ha previsto
delle novità anche per quanto riguarda tutti gli altri rapporti di lavoro
subordinato.
Anche in questo caso, infatti, la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro dovrà essere convalidata (presso la Direzione territoriale
del lavoro o il Centro per l’impiego territorialmente competenti, oppure presso
le sedi individuate dai contratti collettivi) ed il rapporto di lavoro non si
risolverà fino a quando non interverrà tale convalida.
Il meccanismo della convalida, dunque, originariamente previsto
solo per le dimissioni, con la riforma Fornero viene esteso anche alle
risoluzioni consensuali riguardanti la generalità dei dipendenti con contratto
di lavoro subordinato.
In alternativa alla convalida della risoluzione, il dipendente
potrà firmare una apposita dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione
della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro che il datore è
obbligato a trasmettere telematicamente al Centro per l’impiego.
Anche qui, il rapporto di lavoro si risolverà solo quando sarà
stata sottoscritta la dichiarazione.
Altre modalità per accertare la veridicità della data e
l’autenticità della sottoscrizione del dipendente potranno essere previste da
apposito decreto del Ministero del Lavoro.
Avv. Francesco Barletta
www.licenziamento-dimissioni.com
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