Vedi anche: Guida al licenziamento economico
In questo articolo analizzeremo le novità introdotte dalla riforma Fornero per quanto concerne i licenziamenti intimati per motivi economici, o giustificato motivo oggettivo (cioè per ragioni connesse all’andamento economico dell’impresa oppure al suo assetto organizzativo).
In questo articolo analizzeremo le novità introdotte dalla riforma Fornero per quanto concerne i licenziamenti intimati per motivi economici, o giustificato motivo oggettivo (cioè per ragioni connesse all’andamento economico dell’impresa oppure al suo assetto organizzativo).
A partire dal 18 luglio 2012, per i licenziamenti economici che
riguardano le imprese alle quali si applica l’art.18 dello Statuto dei
Lavoratori (esse sono quelle che hanno alle dipendenze più di 15 dipendenti o,
se imprese agricole, più di cinque), se il giudice accerta che non ricorrono gli
estremi del giustificato motivo oggettivo, egli annulla il licenziamento e
condanna il datore di lavoro a pagare al lavoratore una indennità risarcitoria
di importo variabile tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione, oltre ai
contributi previdenziali.
L’importo esatto dell’indennità risarcitoria (da stabilirsi tra
il minimo ed il massimo sopra indicati) è determinato dallo stesso magistrato,
tenendo conto di alcuni parametri (anzianità del lavoratore, numero dei
dipendenti occupati dal datore di lavoro, dimensioni dell’attività economica,
comportamento e condizioni delle parti, iniziative assunte dal lavoratore per
trovare lavoro).
Per evitare che tale potere sia esercitato in maniera
eccessivamente discrezionale, la legge impone al giudice di motivare la propria
scelta nella determinazione dell’importo da riconoscere al lavoratore.
In linea di principio, dunque, non è più prevista la
reintegrazione nel posto di lavoro, a meno che il giudice non ritenga che il
licenziamento sia manifestamente infondato.
In questo caso il dipendente avrà diritto alla reintegrazione
ed all’indennità risarcitoria, la quale però potrà essere riconosciuta fino ad
un importo massimo pari a 12 mensilità.
Anche qui, inoltre, saranno dovuti i contributi previdenziali e
assistenziali.
La difficoltà nasce dal fatto che sarà molto difficile
distinguere i licenziamenti “solo” infondati (per cui non è prevista reintegra)
da quelli “manifestamente” infondati (per i quali invece il lavoratore avrà
diritto a ritornare sul posto di lavoro).
Ciò contribuirà a creare ancora più incertezze nelle aule di
tribunale, con la conseguenza che casi simili potranno essere trattati
diversamente, a seconda dell’organo giudicante che sarà chiamato a decidere.
Un’altra importante novità introdotta dalla riforma è il
ritorno dell’obbligo di conciliazione per i licenziamenti intimati per motivi
economici.
In pratica il datore di lavoro (soggetto all’art.18 dello
Statuto dei Lavoratori) che intende licenziare propri dipendenti per motivi
economici, dovrà preventivamente comunicare tale intenzione alla direzione
territoriale del Lavoro competente per territorio.
La comunicazione dovrà essere accompagnata dall’indicazione
delle ragioni e dalle eventuali misure mediante le quali il datore intende
“riallocare” il lavoratore.
La direzione territoriale provvederà poi a convocare le parti.
Se il tentativo di conciliazione fallisce, il datore provvederà
ad intimare il licenziamento.
Le parti potranno inoltre decidere di risolvere consensualmente
il rapporto di lavoro.
In sede conciliativa potranno infine essere concordate misure
di outplacement.
Avv. Francesco Barletta
www.licenziamento-dimissioni.com
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